TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 45.
(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali).

Art. 45.
(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali).

      1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali. La Commissione opera

      Identico.


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sulla base delle direttive del Ministro dell'economia e delle finanze e delle indicazioni del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con i seguenti compiti:

          a) indicare proposte tecniche sui princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          b) implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico;

          c) operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia;

          d) verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di contabilità nazionale ed europea.

      2. Per l'espletamento della sua attività la Commissione si avvale della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è contestualmente soppressa. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, sono definite la composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Possono essere nominati fino a otto commissari, tre dei quali in rappresentanza delle regioni e degli enti locali, più il presidente, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica.
      4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della attività

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stabilita nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
      5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto previsti per la soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e della segreteria tecnica, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.